Il nostro statuto

Statuto Associazione ANTARES

 

I. Nome e sede

Art.1

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'Associazione denominata «ANTARES» con sede in Svizzera in Via Resega 18 - Cugnasco Gerra. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

 

II. Finalità e scopo

Art. 2

L'Associazione ha quale fine quello di promuovere ove necessario, il miglioramento dell’educazione scolastica, lo sviluppo della piccola imprenditoria grazie al microcredito e il sostegno formativo in ambito medico/sanitario. L’associazione contempla inoltre la collaborazione con associazioni terze con lo stesso scopo e finalità sopra descritte.

 

III. Mezzi

Art. 3

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali,

- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni,

- sovvenzioni,

- proventi derivanti da accordi di prestazioni,

- donazioni e sussidi di ogni genere.

 

Art. 4

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci.

Il contributo annuale va saldato entro il 31 dicembre, anno civile.

I contributi a favore dell’associazione non sono rimborsabili.

I soci onorari sono esentati dal versamento del contributo.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

 

IV. Soci - adesione e cessazione

Art. 5

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione, di età superiore a anni 14, può diventare  socio previo versamento della quota associativa.

E’ possibile diventare:

·         Socio ordinario (singolo, famiglia, junior)

·         Socio onorario

·         Socio benefattore

Su proposta della Direzione, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

I soci benefattori con diritto di voto versano un contributo annuale almeno pari a quello del soci ordinari.

 

Art. 6

L'adesione cessa:

- nel caso delle persone fisiche, mediante dimissioni, esclusione o decesso.

- nel caso delle persone giuridiche, mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

 

V. Dimissioni ed esclusione

Art. 7

Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto alla Direzione con un preavviso di almeno 4 settimane prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale. Eventuali contributi già versati non verranno rimborsati.

 

Art. 8

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa della  violazione dello statuto o comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

La Direzione decreta l'esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di esclusione.

Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, la Direzione può escluderlo automaticamente. Per sollecito si intende il secondo richiamo al pagamento.

 

 

VI. Organi dell'associazione

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci

b) la Direzione

c) l'Ufficio di revisione

 

VII. L'Assemblea dei soci

Art. 10

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nel primo trimestre dell’anno. I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 2 settimane con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto alla Direzione entro 4 settimane dalla data dell'assemblea.

La Direzione o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo.

 

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci

b) approvazione del rapporto annuale della Direzione

c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale

d) discarico alla Direzione

e) elezione del/della presidente e degli altri membri della Direzione, nonché dell'organo

di controllo

f) Determinazione del contributo sociale

g) Presa di conoscenza del budget annuale

h) Presa di conoscenza del programma delle attività

i) Deliberazione sulle istanze della Direzione e dei soci

j) Modifica dello statuto

k) Decisione in merito all'esclusione di soci

 

Art. 12

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

La partecipazione all’assemblea può avvenire anche in maniera virtuale via videoconferenza.

La partecipazione all’assemblea può avvenire anche a mezzo delega.

 

 

VIII. La Direzione

Art. 13

La Direzione è composta da almeno 4 persone elette dall’Assemblea dei soci. Rimane in carica 5 anni. Può essere rieletta. La Direzione gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno. Emana i regolamenti.

All’interno della Direzione sono rappresentate le seguenti competenze:

a) Presidente

b) Vicepresidente

c) Tesoriere

d) Segretario

e) Membri del direttivo, in numero massimo di 4, di cui 2 soci fondatori. In assenza dei soci fondatori sono eleggibili altri soci. L'accumulazione delle cariche è possibile.

La Direzione si costituisce da sé ovvero la Direzione si ripartisce autonomamente i compiti ad esclusione del Presidente che è nominato direttamente dall’Assemblea dei soci. La Direzione si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. In linea di principio la Direzione opera a titolo onorifico e non riceve una retribuzione. Ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

 

IX. L'Ufficio di revisione

Art. 14

L'Assemblea dei soci nomina un revisore dei conti o una persona giuridica che controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale. L'Ufficio di revisione riferisce alla Direzione e all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Rimane in carica per 5 anni. Può essere rieletto. Il revisore può essere un socio ad esclusione dei membri della Direzione.

 

 

 

 

X. Diritto di firma

Art. 15

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della Presidente con un altro membro della Direzione. In assenza del presidente, il vice presidente ne fa le veci.

 

XI. Responsabilità

Art. 16

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

 

XII. Soci fondatori

Art. 17

Sono soci fondatori dell’associazione ANTARES:

Amalia Glücksberg, Jorge González, Ernesto Montaruli, Simona Tanzi.

 

XIII. Scioglimento dell'associazione

Art. 18

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria, con la presenza obbligatoria di almeno 3/4 dei soci attivi (ovvero tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, al 31 dicembre) e con un voto di maggioranza dei 3/4 dei soci presenti

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore alla soglia richiesta, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche se il numero dei soci presenti è inferiore ai ¾ con un voto a maggioranza assoluta.

Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione viene devoluto a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

 

XIV. Validità e modifica dello statuto

Art. 19

La modifica dello statuto richiede l’approvazione di una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dall’assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 20

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea Costitutiva del 02 gennaio 2022 ed è entrato in vigore in questa data.

 

Sementina, 2 gennaio 2022